Il maxiemendamento al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro), introduce importanti novità anche in materia di formazione delle varie figure della sicurezza. Il testo della legge di conversione (Legge 17 dicembre 2021, n. 215) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lunedì 20 dicembre 2021.
All’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
La formazione di cui all’art. 37, comma 7-ter fa riferimento al comma 7 dello stesso articolo, che stabilisce che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo”.
L’art. 37, comma 2, secondo periodo, appena richiamato, stabilisce che: “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”. L’importante novità che riguarda la formazione biennale dei preposti, da svolgersi interamente in presenza, secondo il combinato disposto citato sopra, entrerà quindi in vigore contestualmente alla rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008, entro il 30 giugno 2022.
Una novità importante è inoltre costituita dal rinnovato comma 5 dell’art. 37, secondo capoverso: “L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Tale specifica disposizione entrerà invece in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.